per gentile concessione dell'Autore si riproduce integralmente il testo da pag. 115 a pag. 162
UNA FRATTURA SEMPRE APERTA?
4.1. "In eminenti..."
Con le informazioni provenienti da alcuni Stati europei circa l'avversione verso la setta e soprattutto dalle informazioni più dettagliate avute da Firenze, il Pontefice Clemente XII promulgò la nota Costituzione "In eminenti Apostolorum specula..." condannando gli iscritti alla Massoneria il 28 aprile 1738. Da più parti si è affermato che Clemente XII, già totalmente cieco da più anni, all'epoca della cennata Bolla, e costretto a letto, per vari malanni, non fosse più in grado di seguire con discernimento la vita politica e spirituale della Chiesa, e che era usanza del nipote del Papa, il Cardinale Neri Corsini, seguire tutta la vita della Chiesa, e prendere la mano all'infermo zio per far firmare ogni atto necessario alla cura delle anime e dello Stato Pontificio. Ma certamente si ingannerebbe chi considerasse il nipote del Papa l'autore di ogni iniziativa ecclesiastica negli anni della pur lucida infermità di Clemente XII. A Clemente si potrà rimproverare molto, ma non certo di non essere stato un Papa accorto. Già segnato dall'esperienza del suo predecessore, il quale cadde in mano ai curialisti vaticani di poco affidamento, fin dalla sua elezione si circondò di validissimi Cardinali. Questa fu la sua intelligente regola. Unica eccezione fu costituita dalla nomina del Cardinale Corsini, che del resto rientrava nel nepotismo ancora in grande uso alla Corte dei Papi. Si possono ricordare solo alcuni nomi come esempio di curialisti di buona moralità ed accorti: i Cardinali Ottoboni, Spinola, Zandolari, Albani, Lambertini, Firrao. Certamente questa condanna dei massoni non fu frutto di un singolo, ma di una collegialità di intelligenze. Idealmente si può dividere il documento in due parti La prima va rivisitata come una condanna civile o poli politica degli appartenenti alla setta. Quasi si ripetessero quelle stesse motivazioni che mossero prima della Chiesa Cattolica alcuni Stati europei, come già esaminato. E' ripetuta, infatti, la condanna del vincolo segreto con cui si legavano gli iscritti, attraverso un giuramento sulla Sacra Bibbia; il tacere sui temi trattati in loggia nei confronti del mondo esterno; vi è, inoltre, il richiamo alla promiscuità di nazionalità diverse e classi sociali dissimili fra loro. Altro motivo di turbamento citato è l'agire "in pari tempo in comune" con la conseguenza del "rumore" e "scandalo" che tale organizzazione di uomini produce nel consorzio civile. Sono in un certo senso gli stessi motivi che, come abbiamo detto, procurarono le prime noie alle Logge di altri Paesi europei (1). La seconda parte è una condanna più propriamente morale e spirituale, con connotazioni tipiche dell'Inquisizione cattolica. Si ravvisano nei partecipanti a tali assemblee uomini di diverse religioni, definiti "ladroni" o "volpi", che potrebbero corrompere i cuori dei semplici. Si ravvisa in un certo modo la devianza dall'ortodossia religiosa cattolica in quanto si distaccano dalla Chiesa in quanto comunità per entrare in altro sodalizio. Uomini, continua la Bolla, che "agiscono sotto una parvenza presunta di una certa qual rettitudine", da soli e al di fuori di canoni ecclesiali. E pertanto solo per questo già condannabili. L'allontanarsi anche di poco dall'ortodossia cattolica è sempre stato visto dalla Chiesa di Roma un elemento da correggere o col consenso o con la repressione . Vi sono, inoltre, le cinque parole che ancora fanno discutere tanti esegeti della Bolla: "altri motivi ai noi noti". Il Benimeli nel suo Massonería, Iglesia e lllustración spiega il punto misterioso affermando che trattasi di formule che si ripetono nel linguaggio burocratico dell'epoca: "Y por otras (causas) urgentes, justa y necessarias, que reservo en mi Real animo" (2). Non escludiamo che possa essere un termine buropensare che dietro alla consuetudine burocratica si potesse nascondere qualche elemento di incertezza o di conoscenza non piena. Per esempio, nel nostro caso, sappiamo che furono fatte delle accuse ai massoni fiorentini, ma velatamente anche a quelli parigini, almeno, per questi ultimi, da quello che ci riportano alcuni gazzettini dell'epoca, di usar carnalmente fra loro. Tale notizia, insieme alle voci circolanti per Firenze sullo stesso tema, circa la Loggia di questa città, non doveva essere sconosciuta agli estensori della Bolla. Certamente Padre Ambrogi aveva già informato Roma di queste voci. Ma tali notizie, essendo incerte e scabrose, non potevano figurare nell'estensione della Costituzione. Oppure possiamo ipotizzare che fosse una formula che avesse lo scopo di generare ancor più inquietudine in coloro che fossero in procinto di dare il proprio nome alla setta. E quindi il celare alcune motivazioni peccaminose poteva essere motivo di freno al dilagare della moda che si era estesa in tutt'Europa di far parte del misterioso consesso. Vi sarebbe anche l'interpretazione politica, cui Mola (3) dà non molto credito, secondo cui il Papa avrebbe voluto colpire gli iscritti alla setta perché ravvisava in essi i difensori del costituzionalismo monarchico inglese a favore del Re protestante, contro il pretendente cattolico Giacomo II, fuggito in Francia é per un certo periodo stazionante a Roma. Tale causa politica non poteva certo esser evidenziata in un atto che doveva essere unicamente di natura religiosa. Ma altre ancora supposizioni possono essere accompagnate a tale formula: "E per questi motivi (certi ed incerti) noi li condanniamo e li allontaniamo con questa nostra Costituzione valevole in eterno". Continua la Bolla con l'ordine di perseguire nella lotta contro "l'eretica pravità" della comunità massonica da parte dei Vescovi, prelati, nonché inquisitori, affinché infliggano le pene meritate a coloro sommamente sospettati di tale eresia. Finisce con il consueto ordine di dare obbedienza alla Bolla stessa. Sempre il Benimeli, denuncia una grave carenza nell'estensione della Bolla ai prelati con una specifica competenza teologale. Egli afferma infatti: "Certamente nessuno di coloro che parteciparono alla stesura della condanna appare come teologo" (4). Questo soprattutto perché lo storico non ravvisa la causa dell'eretica pravità nel consesso massonico del tempo tale da essere meritevole della condanna in parola. Forse, dice il Benimeli, si può avere un sospetto di eresia nel fatto che vi era questa frequentazione di uomini appartenenti a religioni diverse, e per il giuramento prestato sulla Bibbia, e questo fu "sufficiente per lanciare la condanna di scomunica indiscriminatamente su tutti". Allo studioso appare ancora un curioso paradosso che la Chiesa di Roma scomunicasse una Istituzione come quella massonica la quale in Inghilterra era l'unica organizzazione che accogliesse i cattolici senza discriminarli, e che per di più nel 1729 nominò Gran Maestro di Inghilterra un cattolico: Thomas, duca di Norfolk (5). Infatti difficilmente, continua detto autore, si può considerare eretica la Massoneria al tempo della condanna, se in effetti non formulava né difendeva alcuna eresia, né vi era traccia di eretica pravità nelle Costituzioni di Anderson, che per altro la Bolla non cita. Né la Massoneria negava alcun dogma. Mentre si può ritenere che l'accusa di eresia possa provenire dal giuramento sul Testo Sacro, cui si sottoponevano i neofiti (6). Noi riteniamo che la Bolla "In eminenti..." sia stata preparata da prelati non del tutto digiuni di teologia. E non ci sembra che la Bolla fosse al di sopra del "pericolo ereticale" per quell'epoca. A noi sembra che vada innanzitutto fatta chiarezza circa il soggetto della scomunica. Che non può non essere che il singolo massone che dà il suo nome alla setta. Ed infatti nella Bolla mai vi compare l'accusa alla "Massoneria" in quanto Istituzione. E questo è il primo elemento teologalmente corretto. La Chiesa ha sempre dinanzi a sé l'uomo o tutt'al più le sue ideologie. Non è corretto quindi dire che la Costituzione "In eminenti..." condanna la Massoneria. Certo la soppressione della setta è implicita nella condanna esplicita che si trova nella Bolla verso i massoni. Siamo convinti, altresì, che oltre che ad essere esperti teologi, gli alti prelati che andavano a prendere la decisione di scomunicare i massoni, erano sicuramente anche valenti canonisti. Vi è un preciso riferimento nella Costituzione "In eminenti..." in cui si dice: "Dopo aver volto il nostro animo verso i gravissimi danni inferti con qualsiasi mezzo da quegli associati o aggregati segretamente, non solo verso la tranquillità dello Stato, ma anche verso la salvezza delle anime. Così che tali danni non possono essere colpiti né dal codice civile né da quello canonico, ma poiché noi siamo istruiti dalla parola di Dio..."(7). Appare chiaro da questo brano come gli estensori della Bolla, nel momento in cui il diritto canonico non era sufficiente alla valutazione del fenomeno giuridico presentatosi, si appellassero ad altra fonte legislativa, tuttora in vigore, che è quella direttamente proveniente dalla divinità (8). E' da questa circostanza di interpretazione e di utilizzo della legislazione canonica in modo del tutto ineccepibile da parte dei Prelati che studiarono il fenomeno puntualizzandolo nella Bolla, che si può sostenere una raffinata competenza giuridica che dovrebbe far desumere almeno una sufficiente competenza teologica, di cui il Benimeli, al contrario, ha privato totalmente gli estensori del documento nel suo testo già molte volte citato. San Tommaso d'Aquino, padre della Chiesa e dottore in Teologia, aveva affermato nel suo Summa Theologica che condannare uno in base al solo sospetto era peccato mortale. Ma già fin dal XVI e XVII secolo, dotti teologi avevano provveduto a rimuovere tale basilare norma teologica (di derivazione dal Digesto) in quanto in contrasto con le dottrine della Santa Inquisizione che all'epoca fece del sospetto una pietra miliare su cui ardere migliaia (o milioni) di eretici, o presunti tali, in tutta Europa. E fu proprio in base a tale elemento giuridico che fu possibile nel 1739 arrestare il dr. Tommaso Crudeli, segretario della prima Loggia fiorentina (9) e prima vittima innocente della Bolla di Clemente XII, come sarà illustrato in seguito. Il sospetto, quindi, come presunzione di colpevolezza, che fu a base dei testi del Cienfuegos (10), manuale basilare della Santa Inquisizione nel mondo. Sospetto corroborato dalla tortura affinché l'accusato confessi le proprie eresie nascoste o muoia sotto di essa. Vedremo come Padre Ambrogi fu portato verso una nevrosi del sospetto nella ricerca delle prove, rivelatesi falsamente costruite fin dall'inizio, e come questo sospetto si sia trasferito nelle coscienze degli alti prelati romani. Tutta la condanna può essere ravvisata come una condanna in perfetta sintonia con le numerose precedenti scomuniche di eretica pravità. Anche se non appare a prima vista che vi fosse una certezza negli appartenenti alla Massoneria di pratica eresiale, pur tuttavia da tempo la Chiesa aveva sempre colpito anche coloro che erano fautori di una possibile eresia. Così abbiamo visto nei secoli succedersi la condanna dei pagani, luterani, calvinisti, gallicani, giansenisti ecc., o presunti tali, delle streghe ed ora dei massoni. E questi ultimi proprio per la loro diversità nei confronti del monolitico regno dell'ortodossia cattolica. D'altra parte gli estensori della Bolla figurano tutti nella Congregazione del Tribunale della Santa inquisizione (11), e non possiamo condividere, alla luce della disamina fatta, l'opinione che tali personaggi fossero ignoranti teologi. Essi, certamente, proprio per l'Alto Ufficio che venivano svolgendo, che accentrava su di essi la conoscenza di tutti i processi per "eretica pravità" (12), dovevano per forza avere presenti i testi "sacri" del Simancas, Pegna, Deciani, Farinacci (13). Tali testi, por tanti al loro interno un numero considerevole di norme teologali a sostegno del corretto agire dei padri preposti alla caccia e alla tortura del sospetto eretico, erano i manuali di testo necessari a svolgere tale Ufficio. E non possiamo affermare che non fossero conosciuti da essi. Non solo avevano conoscenze appropriate di teologia, ma seguivano passo passo ciò che era stato statuito dalla "Licet ab initio" di Papa Paolo III del 21 luglio 1542. Con tale Bolla si istituzionalizzava proprio quella che da Sisto V sarà chiamata la Congregazione della Santa Inquisizione, col successivo formarsi di testi teologici a sostegno e guida del corretto funzionamento di tale Tribunale. "...diamo ad essi il potere di ricercare coloro che si allontanano dalla via di Dio e dalla vera fede cattolica, o la praticano in modo sbagliato, o siano in un modo qualunque sospetti di eresia, e contro i seguaci, i fiancheggiatori, e difensori, e contro chi presta loro aiuto, consiglio, favori, sia apertamente che di nascosto, a qualunque stato, grado, ordine, condizione e rango appartenga" . Come non vedere delle analogie fra questa Bolla e quella "In eminenti..."? O meglio, "In Eminenti..." non è rigorosamente succedanea e giuridicamente e teologicamente in linea con quella di Paolo III? Proprio di sospetto di eresia maligna sono fatti segno i massoni, e non tanto e non solo per il giuramento segreto sulla Bibbia, pure esso contro il codice canonico e la dottrina che considerava peccato grave giurare fuori dall'ortodossia cattolica, ma proprio per il fatto che tale giuramento era prestato agli eretici per antonomasia, agli inglesi scismatici di Enrico VIII, verso i "minus habentes", gli ebrei, e verso chiunque altro di qualsiasi religione appartenesse che facesse parte dell'Istituzione massonica. Non era forse un giuramento di aiuto, di difesa, di consiglio, di favore che i seguaci si davano di nascosto? Non rientrava quindi la Bolla dentro la più vasta struttura della "Licet ab initio" che cristallizzò in normativa una delle Istituzioni più feroci che insanguinò il suolo europeo, e non solo quello, fino al XVIII secolo, la Santa Inquisizione, proprio per combattere ed annientare quegli stessi eretici che ora si trovano, grazie alla Massoneria, difesi e confortati dai fratelli cattolici? E ancora, nella "Immensa aeterni" del 1588 in cui si riconfermano le dottrine della Santa Inquisizione che all'epoca fece del sospetto una pietra miliare su cui ardere migliaia (o milioni) di eretici, o presunti tali, in tutta Europa. E fu proprio in base a tale elemento giuridico che fu possibile nel 1739 arrestare il dr. Tommaso Crudeli, segretario della prima Loggia fiorentina (9) e prima vittima innocente della Bolla di Clemente XII, come sarà illustrato in seguito. Il sospetto, quindi, come presunzione di colpevolezza, che fu a base dei testi del Cienfuegos (10), manuale basilare della Santa Inquisizione nel mondo. Sospetto corroborato dalla tortura affinché l'accusato confessi le proprie eresie nascoste o muoia sotto di essa. Vedremo come Padre Ambrogi fu portato verso una nevrosi del sospetto nella ricerca delle prove, rivelatesi falsamente costruite fin dall'inizio, e come questo sospetto si sia trasferito nelle coscienze degli alti prelati romani. Tutta la condanna può essere ravvisata come una condanna in perfetta sintonia con le numerose precedenti scomuniche di eretica pravità. Anche se non appare a prima vista che vi fosse una certezza negli appartenenti alla Massoneria di pratica eresiale, pur tuttavia da tempo la Chiesa aveva sempre colpito anche coloro che erano fautori di una possibile eresia. Così abbiamo visto nei secoli succedersi la condanna dei pagani, luterani, calvinisti, gallicani, giansenisti ecc., o presunti tali, delle streghe ed ora dei massoni. E questi ultimi proprio per la loro diversità nei confronti del monolitico regno dell'ortodossia cattolica. D'altra parte gli estensori della Bolla figurano tutti nella Congregazione del Tribunale della Santa Inquisizione (11), e non possiamo condividere, alla luce della disamina fatta, l'opinione che tali personaggi fossero ignoranti teologi. Essi, certamente, proprio per l'Alto Ufficio che venivano svolgendo, che accentrava su di essi la conoscenza di tutti i processi per "eretica pravità" (12), dovevano per forza avere presenti i testi "sacri" del Simancas, Pegna, Deciani, Farinacci (13). Tali testi, portanti al loro interno un numero considerevole di norme teologali a sostegno del corretto agire dei padri preposti alla caccia e alla tortura del sospetto eretico, erano i manuali di testo necessari a svolgere tale ufficio. E non possiamo affermare che non fossero conosciuti da essi. Non solo avevano conoscenze appropriate di teologia, ma seguivano passo passo ciò che era stato statuito dalla "Licet ab initio" di Papa Paolo III del 21 luglio 1542.
Con tale Bolla si istituzionalizzava proprio quella che da Sisto V sarà chiamata la Congregazione della Santa Inquisizione, col successivo formarsi di testi teologici a sostegno e guida del corretto funzionamento di tale Tribunale. "...diamo ad essi il potere di ricercare coloro che si allontanano dalla via di Dio e dalla vera fede cattolica, o la praticano in modo sbagliato, o siano in un modo qualunque sospetti di eresia, e contro i seguaci, i fiancheggiatori, e difensori, e contro chi presta loro aiuto,consiglio, favori, sia apertamente che di nascosto, a qualunque stato, grado, ordine, condizione e rango appartenga". Come non vedere delle analogie fra questa Bolla e quella "In eminenti..."? O meglio, "In Eminenti..." non è rigorosamente succedanea e giuridicamente e teologicamente in linea con quella di Paolo III? Proprio di sospetto di eresia maligna sono fatti segno i massoni, e non tanto e non solo per il giuramento segreto sulla Bibbia, pure esso contro il codice canonico e la dottrina che considerava peccato grave giurare fuori dall'ortodossia cattolica, ma proprio per il fatto che tale giuramento era prestato agli eretici per antonomasia, agli inglesi scismatici di Enrico VIII, verso i "minus habentes", gli ebrei, e verso chiunque altro di qualsiasi religione appartenesse che facesse parte dell'Istituzione massonica. Non era forse un giuramento di aiuto, di difesa, di consiglio, di favore che i seguaci si davano di nascosto? Non rientrava quindi la Bolla dentro la più vasta struttura della "Licet ab initio" che cristallizzò in normativa una delle Istituzioni più feroci che insanguinò il suolo europeo, e non solo quello, fino al XVIII secolo, la Santa Inquisizione, proprio per combattere ed annientare quegli stessi eretici che ora si trovano, grazie alla Massoneria, difesi e confortati dai fratelli cattolici? E ancora, nella "Immensa aeterni" del 1588 in cui si riconferma la lotta che tale Tribunale è chiamato a presiedere non solo contro l'eresia ma anche verso il sospetto di essa. "... ribadiamo ogni potere a loro conferito, di inquisire, procedere, emettere sentenze, definirle in ogni processo, sia per eresia manifesta... e qualunque altra colpa che comunque si sospetti eretica..E nella stessa "In eminentI" troviamo e traduciamo"...e procedano, indaghino, contro i trasgressori...se sommamente sospetti di eresia" (quam de heresi vehementer suspectos...). Si deve quindi correttamente procedere non solo verso gli eretici pertinaci ma anche contro coloro che sono solo sospettati massimamente (vehementer) di eresia. E anche questo assunto lo troviamo in perfetta sintonia con la dottrina teologale della Chiesa cattolica dell'epoca. Solo per l'eretico pertinace o convinto non c'è pietà, dice il Mereu (14); per chi invece fosse caduto nell'errore e si ravvede vi è un nuovo abbraccio della Chiesa. Inizia col codice teodosiano l'usanza dell'appellativo turpe, dell'offesa all'eretico, e anche la nostra "In eminenti..." segue la regola: "... che le persone sagge e pie considerano l'ascriversi ad una tale società l'equivalente allo sfidare il marchio d'infamia della malvagità e della corruzione... questa categoria di persone non distrugga la casa come ladroni e come volpi non cerchi di rovinare la vigna...". L'eresia si manifesta subito come un crimine pubblico, un'ingiuria verso tutta la collettività. Tutta la legislazione teodosiana e giustinianea sull'argomento eretica pravità fatta proprio su suggerimento della Chiesa. Lo stesso Sant'Agostino è assertore della forza delle armi. Il teologo sostiene infatti che proprio il timore della legge imperiale costrinse gli abitanti della sua città a ritornare nell'alveo della religione cattolica (15). E così pure l'altro padre della Chiesa, il dottore della legge per eccellenza, San Tommaso d'Aquino, afferma, che gli eretici non solo devono essere separati dalla Chiesa con la scomunica, ma debbono essere tolti dal mondo con la morte. Rientra questa concezione di eliminare l'individuo dalla vita terrena, affinché non guasti la vigna, nella ideologia teologica della Chiesa di Roma. Abbiamo sottolineato altrove che lo scopo della Chiesa Cattolica è quello di salvare l'anima per poter entrare monda nell'altra vita. Salvezza che non si acquisisce da soli senza la guida della Grande Madre; per cui coloro che fuorusciti da tale caloroso abbraccio o nel tentar di farlo, abbiano contratto il morbo, devono essere eliminati perché il "loglio non rovini il grano". L'obbedienza all'Istituzione Chiesa deve essere assoluta. L'Inquisitore assume le vesti di colui che tenta l'estremo salvataggio del deviato. Per questo sono consentiti tutti i mezzi. Lo vedremo meglio nel processo del dr. Crudeli in cui anche il Sacramento della confessione può divenire mezzo non di salvezza dell'anima ma di delazione, pur sempre meritorio. Quindi, il sospetto diviene uno strumento necessario per colpire il possibile deviante. La Chiesa, anche prima della "In eminenti", non tollerava neppure il sospetto di eresia "quantum libet levem". Sorge il dubbio se la salvezza dell'anima del cattolico così ferocemente perseguita non comprendesse anche la salvezza dell'Istituzione Chiesa; forse che il timore dello scandalo nei fedeli, che avevano prodotto al tempo i primi massoni fiorentini, poteva essere il timore di non vedere più rispettata l'autorità della Chiesa ed il suo insegnamento. C'era anche all'epoca un modo di vivere che era ritenuto retto (cattolico) rispetto alla morale corrente, al quale tutti dovevano informarsi. Frequentare assiduamente le donne, mangiare carne il venerdì, non andare sempre a messa, non avvicinarsi ai sacramenti, leggere alcuni libri invece di altri, esprimere idee non "conformi" anche a livello scientifico, frequentare certe persone non gradite "all'autorità" erano tutte ragioni teologicamente valide per mettere in moto il meccanismo senza ritorno della suspicio (16) e di cui il nostro Tommaso Crudeli pagherà le conseguenze.
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